Bonus Pubblicità 2021: confermato al 50%
Buone notizie per quanto riguarda il cosiddetto Bonus Pubblicità.
E sì perché il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022.
Rispetto al 2020, tuttavia, tale regime è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
articolo 67, commi da 10 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “sostegni bis”)
Bonus Pubblicità: sostanza e dettagli
Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali sia per quelli sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50%: non quindi sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.
In sostanza, il “regime derogatorio” riguarda esplicitamente due elementi:
- Base di calcolo del Credito d’Imposta che non si identifica con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato e realizzato nell’anno agevolato rispetto a quello effettuato nell’anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione.
- Percentuale d’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50%
Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Come e quando presentare la domanda
In considerazione della novità, con la stessa norma è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio per il 2021. Una buona notizia quindi per i ritardatari che avevano saltato la finestra tra il 1° e il 31 marzo 2021.
La Comunicazione potrà essere pertanto presentata telematicamente, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento, dal 1° al 30 settembre 2021. Tuttavia, tale termine potrebbe essere spostato, in sede di conversione del decreto legge, dal 1° al 31 ottobre 2021.
Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide: su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.
In ogni caso, è possibile “sostituire” la prenotazione inviata a marzo, inviandone una nuova nel periodo dal 1° al 30 settembre 2021.
Insomma, un passo concreto ulteriore per ripartire e per Comunicare sempre più e meglio.
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